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Il Decreto Sicurezza 2026: fermo di prevenzione e nuove garanzie processuali

A meno di un anno dal decreto Sicurezza del 2025, il governo ha varato un secondo provvedimento d’urgenza dedicato alla materia, questa volta concentrato soprattutto sulle garanzie procedurali per gli operatori delle forze dell’ordine coinvolti in vicende giudiziarie e sul potenziamento degli strumenti di prevenzione. Si tratta del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale. Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026 ed è entrato in vigore il giorno successivo, il 25 febbraio. NormattivaIl Sole 24 Ore

La novità più discussa sul piano processuale riguarda la disciplina delle indagini quando un fatto appare compiuto in presenza di una causa di giustificazione, come la legittima difesa, l’adempimento di un dovere o l’uso legittimo delle armi. L’articolo 12 del decreto integra l’articolo 335 del codice di procedura penale con un nuovo comma 1-bis.1, in base al quale, quando risulta evidente che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede a un’annotazione preliminare in un modello separato rispetto all’ordinario registro degli indagati, disciplinando con un decreto ministeriale ad hoc le modalità dell’attività investigativa, pur mantenendo le garanzie difensive già previste per l’iscrizione nel registro. L’obiettivo dichiarato è evitare che un operatore delle forze dell’ordine, il quale abbia agito nell’esercizio legittimo delle proprie funzioni, venga sottoposto agli effetti reputazionali e pratici tipici dell’iscrizione formale nel registro degli indagati, pur senza sottrarlo al controllo giurisdizionale. Moltocomuni

Sul fronte degli strumenti di intervento sul territorio, il decreto introduce istituti di carattere anticipatorio. Viene previsto il cosiddetto fermo preventivo e viene inoltre introdotto l’arresto in flagranza differita, che consente di procedere all’arresto non solo in presenza della flagranza immediata, ma anche sulla base dell’acquisizione successiva di riprese video o fotografiche che documentino in modo inequivocabile la commissione del fatto, ampliando così gli strumenti a disposizione dell’autorità giudiziaria e delle forze di polizia nei contesti di gestione dell’ordine pubblico. Questo istituto, riferito in particolare ai contesti di manifestazioni pubbliche, consente di intervenire anche a distanza di tempo dai fatti, sulla base di prove documentali raccolte con strumenti di videosorveglianza. Ethicasocietas

Il cosiddetto “fermo di prevenzione”, disciplinato dall’articolo 7 del decreto, ha suscitato un ampio dibattito politico. La norma prevede che ufficiali e agenti di polizia possano accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, sulla base di specifiche circostanze di tempo e di luogo e di elementi di fatto concreti, sussistano fondati motivi di ritenere imminente la commissione di un reato. Il provvedimento rafforza anche il cosiddetto Daspo urbano, il divieto di accesso a determinate aree cittadine, estendendolo ai reati commessi in occasione di manifestazioni pubbliche, e amplia le ipotesi di allontanamento nei confronti di soggetti già denunciati negli ultimi cinque anni per reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e armi. Il Sole 24 Ore

Il decreto interviene inoltre in modo diretto sul funzionamento interno delle forze di polizia. Il provvedimento, convertito in legge dalla Camera il 24 aprile 2026 con 203 voti favorevoli e 117 contrari, contiene disposizioni che vanno dall’esclusione dall’obbligo di tracciabilità per i pagamenti relativi a trasferte nazionali del personale delle forze armate e di polizia, alla proroga al 31 ottobre 2026 della possibilità di trasferire personale dei vigili del fuoco in deroga ai requisiti ordinari di permanenza in sede, fino all’autorizzazione di concorsi pubblici per marescialli in settori tecnici fino al 31 dicembre 2027. Tra le misure di dettaglio, la conversione ha inoltre rimosso la guida in stato di ebbrezza dall’elenco delle cause di esclusione per l’accesso al corso da finanziere e ha introdotto, come nuova causa di esclusione dalle promozioni nella Guardia di Finanza, la condanna in primo grado per delitto non colposo. Lagazzettadeglientilocali

Rispetto al decreto del 2025, quello del 2026 si caratterizza per un approccio più tecnico e meno “manifesto politico”, concentrandosi sul rafforzamento degli strumenti operativi quotidiani delle forze dell’ordine e su una disciplina più puntuale del rapporto tra attività di polizia e controllo giurisdizionale. Le critiche dell’opposizione si sono appuntate soprattutto sul fermo di prevenzione, ritenuto uno strumento dai contorni applicativi troppo ampi e potenzialmente lesivo della libertà personale, mentre le associazioni sindacali di categoria hanno accolto con favore la disciplina sulle cause di giustificazione, considerata una risposta a un’esigenza di certezza giuridica avvertita da tempo dal personale operativo.

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